CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI


Tuscany Waterland è un marchio registrato di proprietà di  Versiliana Viaggi  di Vita Toscana S.r.l. ( di seguito detta anche “l’Organizzatore”), agenzia di viaggi  e turismo online, che  opera con regolare licenza amministrativa n. 49 rilasciata dalla Provincia di Lucca in data 17/04/1996 e con sede legale  in Pietrasanta (LU) - Via N. Sauro, n. 76 -  55045 Italia.

Tuscany Waterland   è il brand con cui Versiliana Viaggi di Vita Toscana S.r.l.  organizza e commercializza escursioni, pacchetti di viaggio, hotel e servizi turistici in TOSCANA, per promuovere  una forma di scoperta che valorizzi territorio ed  attività attraverso uno dei temi più sentiti ed importanti da salvaguardare: L’ACQUA.  

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO    
Le seguenti Condizioni Generali costituiscono il Contratto tra Versiliana Viaggi di Vita Toscana Srl e il Viaggiatore, e si applicano a tutti i PACCHETTI TURISTICI venduti da Versiliana Viaggi di Vita Toscana S.r.l., divulgati e commercializzati anche con marchio TUSCANY WATERLAND e tramite il sito www.tuscanywaterland.com
Costituiscono parte integrante del presente contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, sito web, ovvero nel separato programma di viaggio, nonchè la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all'art. 36 comma 8 del Codice del Turismo.

Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di Viaggio (intermediario)  la conferma della prenotazione viene inviata dall’Organizzatore all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.  

Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver letto, compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute.


1. FONTI NORMATIVE  
La vendita di pacchetti turistici, così come  meglio definiti al successivo cap. 4, e che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito Cod.Tur, come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62  del  21.05.2018 (  G.U. 06.06.2018)  di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) .
Nel caso di prenotazioni tramite internet o sito web, si integra la fattispecie dei contratti a distanza ed e-commerce  (D.Lgs.70/2003 di attuazione della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE)    nonchè delle normative a tutela del consumatore ( D.Lgs.  6 settembre 2005 n.206). 

2. AUTORIZZAZIONE E REGIME AMMINISTRATIVO  
L’Organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente.
Solo le imprese abilitate possono usare nella  propria ragione o denominazione sociale le parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,  “tour operator”,  “mediatore di viaggi”,  ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare .
Prima della conclusione del contratto l’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di inizio del pacchetto di viaggio - atteso il ricevimento da parte dell’Organizzatore delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto turistico.


3. DEFINIZIONI    (art 33 Cod.Tur.)
Ai fini della normativa che regola il presente contratto di pacchetto di viaggio s’intende per:
1. Servizio turistico:
a. Il trasporto di passeggeri;
b. L’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
c. Il noleggio di mezzi di trasporto a motore, i sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162  del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A
d. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di un servizio turistico di cui alle precedenti lettere a), b) o c), e non sia un servizio finanziario o assicurativo.;
2. pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al precedente punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza e venduti ad un prezzo forfettario;
3. contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
4. contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, ovvero senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
5. inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
6. professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
7. organizzatore:  un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista, o che offra al viaggiatore, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
8. venditore/intermediario: il professionista, diverso dall’Organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
9. viaggiatore/turista: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso;
10. stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
11. supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
12. circostanze inevitabili e straordinarie:  una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
13. difetto di conformità:  un inadempimento nell’erogazione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
14. punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
15. rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo in cui ha avuto inizio il pacchetto turistico, o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.


4. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZI DI VIAGGIO COLLEGATI   (art.33, comma 1,n.4, lett c) Cod. Tur) 
1. “I pacchetti turistici sono viaggi o vacanze e circuiti risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati,  prenotati ai fini di una stessa vacanza o di uno stesso viaggio , nel quadro di un contratto unico e venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
2. Sono considerare pacchetti turistici anche le transazioni in cui i servizi sono prenotati con vari fornitori e con contratti distinti, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni: 
a. i servizi turistici sono acquistati presso un unico punto vendita (negozio, call center o sito web) in cui il cliente seleziona i servizi prima di accettare di pagare, vale a dire prima di concludere il primo contratto;
b. tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
i. acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii. venduti a un prezzo forfettario;
iii. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o con denominazione analoga;
iv. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista permette al viaggiatore di scegliere il tipo di servizio da acquistare  ( ad es. cofanetto regalo);
v. acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica, ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico (esempio: un viaggiatore acquista un hotel, e la stessa piattaforma gli propone di noleggiare un’automobile senza dover inserire nuovamente tutti i suoi dati, che vengono in automatico inviati dal primo fornitore con cui si è concluso il contratto).
c. I servizi turistici collegati rappresentino una porzione significativa del viaggio, ovvero pari o superiore al 25% del valore dell’intero pacchetto.


5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI  AL VIAGGIATORE    ( art.34 Cod. Tur.)
1. In fase di prenotazione, ovvero prima della conclusione del contratto e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore le informazioni di cui all’allegato A, parte I o parte II del Cod. Tur, nonchè le seguenti informazioni: 
a. le caratteristiche principali dei servizi turistici acquistati, quali:
la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;


i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;


l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;


i pasti forniti;


le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;


i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;


la lingua in cui sono prestati i servizi;


se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;


b. la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c. il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d. le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e. il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f. Le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi I tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g. le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ( art. 41, comma 1, Cod. Tur.);
h. le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i. gli estremi della copertura assicurativa di Responsabilità Civile, di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore,  di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.


6. SCHEDA TECNICA DELL'ORGANIZZATORE


In ottemperanza agli obblighi di legge, l'Organizzatore, Versiliana Viaggi, informa il turista di quanto segue:
Organizzazione tecnica: Versiliana Viaggi di Vita Toscana S.r.l. unipersonale - Sede Legale: Via N. Sauro n. 76 - 55045 Pietrasanta (LU) - Italia.

Autorizzazione amministrativa: n. 49 rilasciato dalla Provincia di Lucca il 17/04/1996, in attuazione di quanto previsto dalla LR 17/09/84 n°63
Polizza RC: Compagnia Assicurativa: Allianz S.p.A. - Polizza n° 73310583
Fondo di garanzia per insolvenza o fallimento: TUA Assicurazioni – Polizza n. 40324512000994
Periodi di validità del catalogo o programma fuori catalogo: ogni prodotto pubblicato è valido per la/e data/e indicata/e sul sito www.tuscanywaterland.com modalità e condizioni di sostituzione (art. 38 Cod. Tur): si rinvia all'art. 13 delle presenti Condizioni
Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, diurni o valuta: poiché tutti i servizi turistici sono svolti nell'area Euro, e che i prezzi sono espressi nella stessa valuta, non verranno applicati conguagli valutari di alcun genere.
Penali applicate in caso di recesso e/annullamento di uno o più servizi turistici da parte del consumatore: sono quelle pubblicate per ciascun prodotto sul sito www.tuscanywaterland. com.
In assenza di specifiche condizioni di recesso, verranno applicate le seguenti penali: - da 59 a 30 giorni penale del 10% per tutti i viaggi e soggiorni
  • da 29 a 20 giorni penale del 25% per tutti i viaggi e soggiorni
  • da 19 a 10 giorni penale del 50% per tutti i viaggi e soggiorni
  • da 9 a 3 giorni penale dell'80% per tutti i viaggi e soggiorni
Nessun rimborso dopo questa scadenza.
I giorni sono da intendersi lavorativi (lun/ven) escluso il giorno di ritiro/partenza ed eventuali giorni festivi. Nel caso di gruppi precostituiti le penali verranno concordate di volta in volta prima della firma del contratto.
L'organizzatore comunica che il diritto di recesso è escluso

In caso di eventi straordinari, per l'annullamento del viaggio da parte del consumatore può essere tenuto in considerazione solo il parere del Ministero degli Affari Esteri.

7. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO    ( art.36 Cod.Tur.)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo telematico, al viaggiatore o presso l’intermediario, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, Cod.Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia.
2. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. 
3. In caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali ( a distanza), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto entro i tempi definiti dall’inizio dell’applicazione di penale contenuto in ciascun programma, o, in assenza di specifiche condizioni di cancellazione, quelle stabilite al precedente art.  6 .
4. L’Organizzatore invierà comunque al Viaggiatore, o se del caso all’intermediario cui il Viaggiatore si è rivolto, copia del contratto al momento della conclusione del contratto, o comunque “appena possibile.
5. E' onere del Viaggiatore verificare ogni dettaglio sui documenti a lui inoltrati, e comunicare immediatamente al venditore o all'Organizzatore eventuali dati errati o incompleti nel momento in cui li riceve, in quanto potrebbe non essere possibile apportare modifiche in un fase successiva. Al di fuori di questi limiti di tempo, l'Organizzatore farà del suo meglio per correggere qualsiasi errore gli sia stato notificato, ma il Viaggiatore dovrà sostenere tutti i costi derivanti da tale operazione, se del caso.
6. Eventuali escursioni o servizi turistici acquistati dal Viaggiatore a destinazione sono estranei al presente contratto. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Organizzatore o ai rivenditori, anche nel caso in cui guide, accompagnatori turistici, personale residente o corrispondenti locali si occupino della prenotazione.


8. PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI    (art. 39 Cod. Tur)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, nel sito web o nei programmi fuori catalogo, ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a. il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b. il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 Cod.Tur.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.


9. PAGAMENTI   
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale , o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto un acconto nella misura massima del 30% sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo , o sito web, o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore.  Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall'Organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione all’ Organizzatore delle somme versate dal Viaggiatore – e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47, Cod. Tur. – costituisce clausola risolutiva espresso ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’intermediario, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore.   
4. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all'Organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.


10. MODIFICA O ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO   (art.40 Cod.Tur.)
1. L’ Organizzatore  si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica ( art.39 Cod.Tur.).
2. Prima dell’inizio dei servizi del pacchetto l’Organizzatore o rivenditore che abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici (art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur.), oppure non possa soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore ( art. 36, comma 5, lettera a) Cod.Tur.), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, (art. 39, comma 3 Cod. Tur.)  ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
3. Ove il Viaggiatore non accetti la proposta di modifica potrà alternativamente scegliere fra due opzioni:
a. recedere dal contratto senza penalità e, in tal caso, l’Organizzatore o il rivenditore rimborserà , ciascuno per quanto di propria pertinenza, entro 14 giorni dalla data recesso dal contratto tutti i pagamenti ricevuti da o per conto del viaggiatore ( art. 43, commi 2,3,4,5,6,7,8 Cod. Tur.). La data di recesso sarà quella pervenuta per iscritto all’Organizzatore. Il viaggiatore ha altresì diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi  indicati al successivo cap. 11 ( Recesso del Viaggiatore);
b. godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo (art.10, commi 1 e 2 Cod. Tur.)   
Il viaggiatore comunicherà la propria scelta all’Organizzatore o Intermediario entro tre giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso sopra descritto. In difetto di comunicazione scritta entro il termine suddetto, la proposta formulata si intenderà accettata. 
4. Se le modifiche del contratto di vendita o del pacchetto sostitutivo dovessero comportare un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto.
6.  Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico, o a cause imprevedibili o inevitabili, a causa di forza maggiore e caso fortuito.
7. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto già  incassato dall’organizzatore.
8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.


11. RECESSO DEL VIAGGIATORE   
1. Il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza pagare penali, nei seguenti casi:
a. aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 ;
b. modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
2. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 
a. ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
b. alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 14 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e, laddove il pacchetto lo preveda, della quota parte relativa ai servizi non rimborsabili ( ad esempio biglietti per eventi musicali ,ingressi ai musei ecc).
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
3. In tutti gli altri casi il turista dovrà corrispondere all’organizzatore spese di cancellazione così come pubblicate sul sito dell’ Organizzatore : www.Tuscanywaterland.com,  con riferimento a ciascun programma o, laddove non specificate, verranno applicate quelle di cui al precedente art. 6 del presente contratto.
4. La data di cancellazione sarà quella in cui l’organizzatore riceverà comunicazione scritta  dell cancellazione al Viaggiatore o dall’Agenzia.


12. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE  ( Art. 42 Cod. Tur.)    
L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'art. 1228 del codice civile.
Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico: in caso contrario l’eventuale diritto al risarcimento del danno in favore del viaggiatore potrà essere diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto,  con la contestazione effettuata ai sensi dei sopra indicate elementi, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità, ai sensi dell’art. 1455 cod.civ.,  costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili  a quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Laddove non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di inizio dei servizi del pacchetto turistico o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.


13. SOSTITUZIONI DEL VIAGGIATORE E VARIAZIONI PRATICHE    
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.


14 .OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE    
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it,  ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115,  adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
3. I Viaggiatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dell’Organizzatore – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38, Cod. Tur., e poichè temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
I Viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.


15. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA   
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo,  nel sito web o programma separato una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.


16. REGIME DI RESPONSABILITÀ   
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50, Cod. Tur., compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47, Cod. Tur.

17. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE    
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46  Cod. Tur., ed i relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla polizza assicurativa RC stipulata dall’Organizzatore e che che forma oggetto del pacchetto turistico. 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza,  previa l’avvenuta tempestiva comunicazione  all’Organizzatore al momento del verificarsi del danno. 
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA    
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONI   
Se non espressamente contenute nel prezzo, è’ possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni eo malattie durante il viaggio che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita eo danneggiamento del bagaglio.
Il Viaggiatore eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20.  ISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE   
Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, iscritto al N. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo www.adrcenter.it 
Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico (ovvero, un collegio di arbitri]) in base al Regolamento di Arbitrato Rapido Rituale di ADR Center in vigore al momento dell’attivazione della procedura, consultabile all’indirizzo www.adrcenter.it, il cui testo attualmente in vigore è noto alle Parti. La sede della procedura sarà  quella di residenza del Viaggiatore.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE  (art. 47 Cod.Tur.)    
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo.
In ottemperanza a detta obbligazione Versiliana Viaggi ha contratto adeguata polizza assicurativa con TUA Assicurazioni Spa ( polizza n.  40324512000994 – Consorzio FOGAR-FIAVET) che nei limiti dei massimali previsti garantisce il Viaggiatore per il  rimborso del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il Viaggiatore stesso non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa agenzia viaggi. Pertanto qualora il Viaggiatore si trovasse a non poter utilizzare I servizi acquistati nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore,  dovrà contattare immediatamente la “ Centrale Operativa 24H al n. + 39 02 24128578 per avere consulenza e supporto. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. quali a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo,  scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).


ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SERVIZI TURISTICI SINGOLI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI    

  • A. Disposizioni normative    
    I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

    B. Informativa privacy ridotta    
    Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente.
    L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.
    L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
    Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.tuscanyaterland.com, contenente la Privacy Policy.
    In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
    • Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
    • Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: – Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; – Faer Oer; – Guernsey;– Isola di Man; – Israele; – Jersey; – Nuova Zelanda; – Svizzera; – Uruguay.
    • Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi  (p. es. alberghi, compagnie aeree, Operativo Vendite, Back office,  Assistenza, Amministrazione).
    • Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
    Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato. 
FORO COMPETENTE   
Per qualsiasi eventuale controversia relative alla fornitura di un pacchetto turistico organizzato da Versiliana Viaggi il Foro competente è quello in cui ha la residenza il Viaggiatore. 
Per i servizi turistici organizzati in collaborazione con altri operatori, i contratti di viaggio saranno regolati dalle condizioni generali di partecipazione contenute nel materiale informativo inviato al Viaggiatore.
Nei casi di servizi singoli o collegati il foro di competenza sarà quello di Lucca.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.    
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
Versiliana Viaggi di Vita Toscana srl
Progetto co-finanziato dal POR FESR Toscana 2014-2020
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